Art. 9.

      1. Ove manchi o sia impedito l'ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio giudiziario dispone, con decreto scritto sull'atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di

 

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conciliazione del luogo dove l'atto deve essere notificato.
      2. Per il compimento degli atti di protesto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
      3. Gli atti diversi da quelli di notificazione e di protesto possono essere eseguiti dagli ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici del circondario o del distretto; in tale caso i motivi dell'impedimento devono essere specificamente indicati nel verbale.